L.R. 28 Settembre 1984, n. 64
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, concernente: << Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani >>. (1)

 
Art. 1
L' articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' sostituito dal seguente:
<< Omissis>>

 

Art. 2

I termini fissati dall' articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1984, numero 2, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 
Art. 3

L' articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2 e' abrogato.

 

Art. 4

L' articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' sostituito dal seguente:
<< Omissis >>

 

Art. 6

Il quarto punto del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' abrogato.
Alla lettera b), terzo comma, dell' articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' aggiunto il seguente
punto:
<< Omissis >>


 
Art. 7

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 25 ottobre 1984, n. 29, S.O. n. 1

 
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari