L.R. 28 Settembre 1984, n. 64 |
Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 13 gennaio 1984, n. 2, concernente: << Istituzione del parco
suburbano dei Castelli Romani >>. (1) |
Art. 1 L' articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' sostituito dal seguente: << Omissis>> Art. 2 I termini fissati dall' articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1984, numero 2, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
L' articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2 e' abrogato. Art. 4 L' articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' sostituito dal seguente: << Omissis >> Art. 6 Il quarto punto del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' abrogato. Alla lettera b), terzo comma, dell' articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' aggiunto il seguente punto: << Omissis >>
Art. 7
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 25 ottobre 1984, n. 29, S.O. n. 1 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari |