Piano territoriale paesistico 1998
REGIONALE
Legge
regionale 13/05/2004 n. 7 -
Modifica alla legge regionale 2 maggio 1980 n. 28 (Norme
concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti
spontaneamente). Disposizione transitoria
(Gazzetta regionale 29/05/2004 n. 15)
Deliberazione legislativa approvata
nella seduta del 1°, 2, 6 e 7 dicembre 2004 -
Modifiche alla legge
regionale 6 luglio 1998, n. 24 (pianificazione paesistica e tutela dei beni e
delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Modifica
alla legge regionale 8 novembre 2004, n.12 (disposizioni in materia di
definizione di illeciti edilizi). Disposizioni transitorie.
LEGGE REGIONALE 6/7/1998 n. 24
"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo
paesistico"
LEGGE REGIONALE 6/7/1998 n. 25
" Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 6 Maggio 1998 riguardante:"Pianificazione paesistica e tutela
dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"
Le leggi varate
dal Consiglio Regionale lo scorso Luglio hanno conseguito il duplice obiettivo
di approvare i
Piani Territoriali Paesistici
adottati dalla Giunta Regionale sin dal
1987, e al tempo stesso di garantire una tutela omogenea sul territorio
regionale delle aree e dei beni sottoposti a vincolo paesistico.
L’urgenza e la
necessità di questa legge derivava anche dalle conseguenze della emanazione
della direttiva del Ministero dei Beni Culturali ed ambientali che, nei
perimetri dei decreti legislativi cosiddetti "Galassini" decreta la
immodificabilità assoluta, comprese le opere del Giubileo, fino all’approvazione
dei PTP.
Nel Lazio questo blocco riguarda il 30% del territorio, compresa l’intero area
dei Castelli romani.
Sono
sottoposti a vincolo paesistico:
- i territori
costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di
battigia chiamata "fascia di rispetto"
- le coste dei laghi naturali e artificiali compresi in una fascia di
profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
Ad eccezione delle aree classificate a tutela integrale, sono qui consentite
solo opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari ed ai
campeggi e loro servizi. Non possono comunque essere opere murarie;
- i fiumi, i
torrenti ed i corsi d’acqua iscritti
negli elenchi delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche . Questi devono
essere mantenuti integri ed inedificabili nelle fasce di rispetto. Nell’ambito
delle zone agricole, sono consentiti ampliamenti limitati allo svolgimento
dell’attività, solo previo approvazione del Piano di Utilizzazione Aziendale;
- le montagne
sopra i 1.200 metri. In queste aree
sono consentiti interventi di difesa dell’equilibrio idrogeologico ed ecologico;
forestazione, rimboschimento e manutenzione del bosco; attività scientifiche,
divulgative e sportive compatibili con l’aspetto dei luoghi; attuazione dei
piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale; realizzazione di tracciati
viari compatibili con i contesti paesistici; telecomunicazioni in conformità con
le previsioni di specifici piani;
- i parchi e le
riserve nazionali o regionali e i territori di protezione esterna dei parchi, e
le zone inserite nei piani delle Aree Protette.
Tali piani hanno valore anche di piano paesistico e urbanistico e sostituiscono
i piani paesistici e territoriali di qualsiasi livello;
- i territori
coperti da foreste e boschi, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a
vincolo di rimboschimento. In questi
territori sono consentite solo costruzioni a servizio della gestione o
dell’interesse pubblico;
- le zone umide,
dove è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione, tranne quelle per il
mantenimento dello stato dei luoghi, dell’equilibrio ambientale e di protezione
di fauna e flora;
- le aree
assegnate ad università agrarie e quelle gravate da uso civico;
- le aree di
interesse archeologico;
- ville parchi e
giardini storici, dove sono permessi
interventi esclusivamente di conservazione manutenzione e restauro.
Con la legge
sono stati approvati n. 26 Piani Paesistici raccolti nell'
elenco
che segue alla pagina successiva.
Norme coordinate dei Piani
Territoriali Paesistici
Secondo quanto dispone l' art. 20, comma 2, della L.R. 24/98 sono state
predisposte le Norme Tecniche Coordinate dei seguenti P.T.P. ed approvate con le
seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale pubblicate, quali supplementi
ordinari, sui seguenti numeri del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
B.U.R. n. 30 30/10/1999:
PIANO PA ESISTICO 9
Castelli Romani Delibera
Giunta n. 4480 del 30/7/99
TAVOLE:
E1/3 - SC. 1:25000 VINCOLI EX LEGE
431/85
E2/3 - SC. 1:25000 AREE DA
SOTTOPORRE A TUTELA PAESISTICA
E3/3 - SC. 1:25000
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA
E4/10 -
SC. 1:1000 CLASSIFICAZIONE
DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA
LEGENDA PTP
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